A. N. A. M.
Associazione
Nazionale Allevatori cavallo di razza Maremmana
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www.anamcavallomaremmano.com
Si informano gli allevatori che il
Disciplinare del Libro Genealogico del cavallo di razza maremmana è stato
modificato. A partire dai nati nel 2005
sarà possibile iscrivere al registro
dei puledri e quindi successivamente a quello delle fattrici e degli stalloni solo soggetti provenienti da genitori
iscritti al Libro Genealogico. Non verranno più ammessi figli di fattrici derivate, i soggetti con ¾ di
sangue maremmano, quindi, dovranno essere iscritti al L.G. del Sella Italiano
UNIRE , (vedi art.9).
In
riferimento al sottoriportato art. 10,
(piano di miglioramento genetico con stallone proveniente da altro L.G.), al
fine di redigere un programma di
accoppiamenti per l’anno 2005, si invitano gli allevatori interessati ad
inviare entro il 30 marzo 2004 all’APA di competenza o direttamente all’ANAM la
loro richiesta di adesione di massima.
A tutti gli allevatori interessati,
quindi, l’ANAM comunicherà le modalità
di adesione al programma e lo stallone prescelto, una volta approvato dalla
Commissione Tecnica Centrale.
Successivamente gli allevatori
dovranno dare conferma definitiva, indicando il nome delle fattrici proposte.
L’ANAM, a sua volta, provvederà a redigere l’elenco delle fattrici inserite nel
programma, dandone immediata notizia ai proprietari.
Di seguito si riporta il nuovo testo
del Disciplinare.
… omissis …
Art.9
Il Libro
genealogico si articola in:
a) Registro dei Puledri, nel
quale sono iscritti i puledri maschi e femmine nati da padre e madre iscritti
al Libro genealogico ed in possesso dei requisiti fissati dalle apposite Norme
tecniche.
b) Registro degli Stalloni, al
quale sono ammessi i maschi che abbiano superato con esito positivo la prova di
testaggio (Performance Test), così come stabilito da apposito Disciplinare.
Detto
Registro è diviso in due sezioni:
-
stalloni da inseminazione artificiale (I.A.);
-
stalloni da inseminazione naturale (I.N.).
Tutti gli
stalloni approvati con Performance Test potranno essere impiegati anche in
fecondazione artificiale.
Possono
essere ammessi al registro stalloni, quei soggetti che abbiano conseguito
risultati sportivi di notevole rilevanza ritenuti validi dalla Commissione
Tecnica Centrale per ogni singolo soggetto.
c) Registro delle Fattrici, al
quale sono ammesse le femmine provenienti dal Registro dei Puledri ed in
possesso dei requisiti stabiliti dalle apposite Norme tecniche.
Il
registro delle fattrici è diviso in due sezioni:
I)
fattrici;
II)
fattrici di élite.
Alla seconda sezione sono iscritte le fattrici con genealogia completa che al performance test abbiano ottenuto un punteggio superiore alla media e siano risultate esenti da OCD e da corneggio. Tutte le fattrici della I e della II sezione possono essere madri di stalloni.
Art. 10
La
Commissione Tecnica Centrale, in via eccezionale e sotto il suo diretto
controllo, può autorizzare l’impiego di un limitato numero di coperture, purché
siano tecnicamente giustificate, con uno stallone di altra razza da sella,
comunque individuata fra quelle riconosciute dal Libro Genealogico del sella
italiano, per particolari interventi di rinsanguamento limitati nel numero e
nel tempo.
Le
femmine che nasceranno da questi accoppiamenti saranno iscritte al Registro
Puledre.
Tali
norme saranno oggetto di uno specifico programma tecnico che dovrà essere
approvato dalla Commissione Tecnica Centrale con il voto favorevole della
maggioranza degli aventi diritto.
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